I contribuenti si trovano spesso a fronteggiare il pagamento di cartelle esattoriali ed ora emerge una possibilità di prescrizione del debito.
Questa opzione non è automatica e richiede un’istanza specifica da inviare entro termini precisi per poter beneficiare dello sgravio parziale dell’importo dovuto.
Affrontare il tema delle cartelle esattoriali richiede attenzione ai dettagli normativi e ai termini legalmente previsti per poter beneficiare pienamente delle opportunità offerte dalla legge in materia di sgravio fiscale tramite la meccanica della prescrizione.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 4960 del 26 febbraio 2024, ha evidenziato come i termini di prescrizione possano variare significativamente anche all’interno della stessa cartella esattoriale. Mentre alcune tipologie di debiti possono essere soggette a una prescrizione decennale, sanzioni e interessi relativi possono invece cadere in prescrizione già dopo cinque anni. Questo significa che il contribuente potrebbe avere l’opportunità di pagare solo il debito originario, liberandosi delle maggiorazioni senza dover ricorrere alla rottamazione.
Il trattamento delle sanzioni e degli interessi varia a seconda del tipo di tributo evaso. Ad esempio, per l’Imu la possibilità di riduzione è preclusa dato che sia l’imposta sia le relative sanzioni si prescrivono in cinque anni. Al contrario, per imposte statali come Irpef, Iva o Ires, dove la prescrizione opera dopo dieci anni, è possibile richiedere lo sgravio parziale eliminando gli oneri relativi a sanzioni e interessi già caduti in prescrizione.
Per avvalersi della possibilità offerta dalla legge riguardante la sopraggiunta prescrizione delle sanzioni e degli interessi è necessario che il contribuente presenti un’apposita istanza. È fondamentale che tale richiesta venga effettuata considerando i tempi stabiliti dalla legge: bisogna infatti attendere che passino cinque anni dalla scadenza del pagamento o dall’ultima notifica ricevuta prima di poter procedere con la richiesta. L’istanza deve essere ben motivata e può fare riferimento all’ordinanza della Cassazione menzionata precedentemente come base giuridica per supportare la propria posizione.
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