Da sapere: anticipo TFS o TFR, come e quando chiederlo. Tutte le informazioni utili da conoscere e come procedere.
Ottenere in anticipo il TFS o TFR è possibile già dal 1° febbraio 2023, ma forse non tutti conoscono le norme che si applicano, in quali casi, a favore di chi e come. Qui vi riportiamo le indicazioni fondamentali su come ottenere in anticipo il trattamento di fine rapporto o di fine servizio, in base alle indicazioni dell’Inps.
Il TFS e TFR sono rispettivamente il trattamento di fine servizio e il trattamento di fine rapporto che vengono corrisposti ai lavoratori quando vanno in pensione. Nel gergo comune sono chiamati liquidazione o buona uscita. La differenza nelle due sigle sta nel fatto che il TFS riguarda solo i dipendenti pubblici assunti fino al 31 dicembre 2000, mentre il TFR è la liquidazione che spetta a tutti i dipendenti, pubblici e privati.
Di seguito scopriamo le regole stabilite dall’Inps per ottenere anticipatamente la liquidazione.
Anticipo TFS o TFR, come e quando chiederlo
In primo luogo, va precisato che la possibilità di ottenere in anticipo il trattamento di fine servizio o di fine rapporto, TFS o TFR, alle condizioni di favore previste dall’Inps spetta ai dipendenti pubblici in pensione. Come indica l’Inps, infatti, l’anticipo è riconosciuto agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, in Fondo Credito a cui sono iscritti obbligatoriamente tutti i dipendenti pubblici appartenenti alla gestione ex INPDAP.
Le regole sulla erogazione anticipata di TFS e TRF sono contenute nella circolare Inps n.79/2023. La misura riguarda i dipendenti pubblici in pensione e che hanno cessato il rapporto di lavoro e hanno dritto al TFS o TFR maturato ma non liquidato o non ancora interamente erogato.
L’anticipo di TFS o TFR può essere ottenuto al netto di interessi e spese, senza attenderne l’esigibilità e nei termini previsti dalla normativa vigente. Inoltre, può essere richiesto per l’intero ammontare maturato o per una parte soltanto.
Alla somma anticipata della liquidazione viene applicato un tasso di interesse fisso pari all’1% per l’intera durata del finanziamento. Il tasso di interesse è calcolato sul periodo che va dall’erogazione del finanziamento alla data di riscuotibilità del TFS o TFR, a cui si aggiunge il periodo necessario per il relativo accredito (tre mesi dalla data di riscuotibilità della prima rata, 30 giorni dall’eventuale data di riscuotibilità della seconda e terza rata), salvo ricalcolo sulla base della effettiva corresponsione delle somme alla Gestione Unitaria e all’eventuale restituzione all’iscritto delle somme trattenute in eccedenza. Inoltre è prevista l’applicazione di una ritenuta dello 0,50% sull’importo, al lordo degli interessi, per le spese di amministrazione.
L’anticipo del TFS o TFR viene erogato in un’unica soluzione, al netto di interessi e spese. La somma sarà restituita alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali direttamente dall’ente erogatore al richiedente.
Come abbiamo detto, il requisito per ottenere in anticipo il TFS o TFR maturato è l’iscrizione alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Per verificare questa iscrizione è sufficiente controllare il cedolino della pensione o la busta paga: se compare la trattenuta per il finanziamento alla Gestione Unitaria, allora significa che si è iscritti.
Il termine per la definizione del procedimento è stato fissato in 180 giorni, dunque ci vorranno almeno 6 mesi dalla domanda.
Nel frattempo, è all’esame della Corte Costituzionale la legittimità delle norme sul versamento ritardato del TFS o TFR ai dipendenti pubblici. Al momento, infatti, la normativa prevede che il posticipo del versamento del trattamento di fine rapporto o servizio agli statali, sia di 12 mesi rispetto al pensionamento e di 24 mesi rispetto alle dimissioni volontarie.