In caso di incidente automobilistico su un tratto stradale ghiacciato, l’ente proprietario della strada paga un risarcimento dei danni?
Con l’arrivo della stagione invernale e del freddo non è raro imbattersi in tratti stradali coperti da insidiose lastre di ghiaccio. Succedde nelle strade montane, ma è possibile anche in tratti pianeggianti, è sufficiente un improvviso e brusco calo delle temperature, anche in zone dove l’obbligo delle catene a bordo o delle gomme invernali non è previsto.
In situazioni del genere le difficoltà per la circolazione sono certamente maggiori, le auto possono avere problemi di aderenza e gli incidenti non mancano. Uno slittamento può provocare una sbandata della macchina con danni a persone e vetture. Ma in circostanze simili si ha diritto a un risarcimento? Chi ha in custodia le strade di sua proprietà paga per i sinistri causati dal ghiaccio?
L’ente che ha in custodia la strada è tenuto alla manutenzione della sua proprietà e quindi paga i danni per un incidente determinato dal mancato rispetto di quest’obbligo. Ma la formazione improvvisa di una lastra di ghiaccio rientra in questa casistica? Il punto sta a individuare una responsabilità oggettiva del proprietario della strada.
Secondo la Cassazione ci sono dei criteri per stabilire se esiste la possibilità di intervenire tempestivamente per scongiurare pericoli alla circolazione. Uno di questi è la lunghezza della strada, tanto è maggiore tanto meno si può intervenire prontamente. I tempi di segnalazione e manutenzione sono più lunghi, se il tratto da controllare è molto esteso.
Altro elemento che viene considerato è la posizione geografica: su un tratto montano è più semplice prevedere queste circostanze, individuando con semplicità un tratto pericoloso e quindi intervenire con la segnalazione o la chiusura al traffico. In un tratto pianeggiante, scoprire la parte ghiacciata può essere difficile e quindi l’intervento rallentato.
Altri elementi da considerare sono i sistemi di assistenza all’utenza, gli strumenti che influenzano le aspettative degli automobilisti, la morfologia della strada, e così via. Quindi la responsabilità del proprietario della strada può essere individuata in vari modi. Può essere oggettiva, a prescindere da dolo o colpa, a meno che non via sia un caso fortuito non prevedibile e non risolvibile immediatamente.
Il caso fortuito può dipendere dagli elementi citati e in presenza di caso fortuito non vi è responsabilità oggettiva. Il proprietario, in presenza di casi fortuiti, paga solo se vi sono insidie o trabocchetti, con la conseguenza che se in presenza di responsabilità oggettiva è il proprietario a dover dimostrare il caso fortuito, al contrario si inverte l’onere della prova. Cioè è il danneggiato a dover provare l’insidia e il pericolo. La lastra di ghiaccio è considerata un caso fortuito ed è il danneggiato a dover dimostrare l’insidia e il trabocchetto per ottenere il risarcimento.
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