Ci avviciniamo alla scadenza dell’IMU, ma il saldo non deve essere effettuato in un caso particolare. Vediamo i dettagli.
Siamo in arrivo alla scadenza del saldo IMU, l’Imposta municipale propria, tributo che si paga per il possesso di un bene immobile ad esclusione della prima casa che non rientra nelle categorie catastali A/8, A/9 e A/1. Il saldo andrà pagato entro la data del 18 dicembre, lunedì. In realtà, la scadenza dell’imposta sarebbe il giorno 16, ma che cadendo quest’anno di sabato è stata spostata al primo giorno lavorativo utile.
Oltre ai proprietari di abitazioni principali di tipo signorile, sono tenuti al pagamento anche quelli di terreni agricoli, di aree fabbricabili e di fabbricati. A questo proposito va ricordato che come abitazione principale si intende quella di residenza anagrafica e di dimora abituale. Quindi sembrerebbe che tutti il pagamento dell’IMU sia generalizzato, invece in un caso non si è tenuti al pagamento, pur rientrando nelle categorie obbligate al versamento.
IMU da non versare, vediamo in quale situazione
Vi sono diversi casi di esenzione, ma anche coloro che ne sono obbligati potrebbero non versare il tributo. Infatti se la somma dovuta è inferiore ai 12 euro, l’IMU non deve essere pagata. Ma occorre fare attenzione all’applicazione di questa norma per non incappare in sanzioni di tipo amministrativo.
Intanto va considerato che la soglia minima di 12 euro può essere abbassata in misura maggiore dall’Amministrazione comunale mediante una delibera apposita (anche se non può essere aumentata). In virtù di questo, occorre fare sempre riferimento ai regolamenti comunali per il pagamento dell’imposta. L’importo in minimo, in generale, è il limite da tenere presente per non pagare, ma deve essere considerato sempre il totale dell’IMU dovuta per l’anno.
Quindi occorre valutare la quota annuale totale, cioè la somma di acconto e saldo e il totale di IMU da pagare su tutti gli immobili e terreni per i quali si deve versare il tributo. In altre parole si paga l’importo complessivo al lordo della rata di acconto di valore inferiore al minimo. Un esempio chiarisce la questione. Un proprietario è chiamato a pagare 10 euro in sede di acconto.
In tal caso, non versa l’acconto del 16 giugno in quanto inferiore al minimo di legge. Tuttavia se la somma di acconto e saldo superano i 12 euro complessivi, il contribuente è tenuto a versare l’Imposta Municipale Propria in un’unica rata alla scadenza del 16 dicembre. Se invece la somma non raggiunge i 12 euro, potrà non versare l’IMU dell’anno in corso.