Cosa bisogna sapere sulla legge 104 e sul trasferimento del dipendente che assiste a un familiare disabile convivente. Tutte le informazioni utili.
I lavoratori dipendenti che assistono un familiare con disabilità che vive con loro hanno tutta una serie di diritti sul posto di lavoro, riguardo anche ad eventuali trasferimenti. Questi diritti sono garantiti dalla legge n.104 del 1992 che tutela le persone con disabilità nel loro diritto all’assistenza e all’integrazione sociale e di conseguenza anche le persone che le assistono.
Chi assiste un familiare convivente con una disabilità invalidante che richiede presenza e accudimento ha alcuni diritti garantiti sul lavoro. Quando la persona che assiste, chiamata anche caregiver, è un lavoratore dipendente ha diritto alla scelta del luogo di lavoro, quando è possibile, e non può essere né licenziato né trasferito.
Il lavoratore caregiver, dunque, riceve una tutela speciale dalla legge al fine di garantire l’assistenza alla persona disabile che da lui dipende. Dunque, il datore di lavoro dovrà fare di tutto per garantire il lavoratore che beneficia della legge 104 e possibilmente andare incontro alle sue necessità. Il lavoratore ha anche diritto di chiedere il trasferimento a una sede di lavoro più comoda per le necessità della persona che assiste. Di seguito, vi riportiamo le ultime decisioni della Corte di Cassazione sulla materia. Ecco tutto quello che bisogna sapere.
Legge 104 e trasferimento del dipendente, norme e diritti
Per prendersi cura dei familiari con disabilità che assiste, il lavoratore caregiver ha diritto di ottenere permessi speciali retribuiti. Inoltre, quando è possibile ha diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso a un’altra sede. Per contro, lo stesso lavoratore può chiedere il trasferimento a un’altra sede di lavoro quando gli rimanga più comodo, sempre per le ragioni di assistenza al familiare disabile. Il datore di lavoro è obbligato a tenere conto di queste esigenze, quando sia possibile. Così stabilisce la legge 104/1992. Questi diritti sono stati ribaditi in recenti decisioni della magistratura.
Con ordinanza numero 26343 del 12 settembre 2023, la Corte di Cassazione ha sottolineato che il diritto il di ottenete il trasferimento secondo la legge 104/1992 non è “limitato nella sua estensione territoriale alla sola sede di residenza dell’invalido da assistere” ma è più ampio, comprende più sedi e può essere sempre chiesto dal lavoratore caregiver per ragioni di assistenza al familiare disabile. Il datore di lavoro deve verificare le sedi possibili dove il lavoratore può essere trasferito e tenere conto delle sue preferenze.
Invece, alcuni anni fa, nel 2018, una sentenza del Tribunale di Bari aveva dato ragione un lavoratore convivente con i genitori disabili che aveva fatto ricorso contro il trasferimento che Poste Italiane gli aveva imposto.
Il lavoratore caregiver aveva chiesto di essere assegnato a una sede più vicina al suo domicilio, anche con un cambio di mansioni. Il tribunale ha sottolineato che spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza di ragioni concrete che impediscano l’assegnazione del lavoratore alla sede da lui richiesta. Ricordiamo che per vedersi riconosciuti questi diritti, è necessario che i lavoratori dipendenti assistano con continuità un genitore o un familiare o affine con parentela fino al terzo grado che abbia una disabilità e che conviva con loro.