La dichiarazione dei redditi deve essere inoltrata entro il 2 ottobre o si rischiano pesanti sanzioni amministrative.
I contribuenti sono chiamati alla compilazione annuale della dichiarazione dei redditi tramite presentazione del modello 730.
Tramite la presentazione della dichiarazione dei redditi i cittadini indicano volontariamente i redditi percepiti nel periodo di imposta precedente in modo tale da determinarne la tassazione. Sono esenti dall’obbligo i contribuenti che hanno percepito redditi per un importo inferiore a 3 mila euro.
Dal mese di maggio ogni contribuente ha a disposizione il modello 730 precompilato sul portale dell’Agenzia delle Entrate. In questo modo potrà procedere con l’inoltro in autonomia controllando i dati già inseriti dall’AdE. In alternativa si potrà chiedere il supporto a CAF e patronati o al commercialista per evitare di commettere errori. L’importante è procedere entro il 2 ottobre (solitamente il 30 settembre ma cadendo di sabato la data è slittata al lunedì successivo). L’omissione della dichiarazione, infatti, ha delle conseguenze.
La dichiarazione si considera omessa se passano 90 giorni dalla scadenza del 2 ottobre. Entro questo periodo di tempo la sanzione che scatterà per il ritardo nella presentazione sarà di 250 euro. Per redditi prodotti all’estero si prevede un aumento di 1/3 della sanzione minima applicabile.
In generale, l’omessa dichiarazione (oltre i 90 giorni) comporta una sanzione amministrativa compresa tra il 120% e il 240% dell’importo delle imposte da corrispondere. Se non sono dovute imposte, invece, la multa va da 250 a mille euro. La cifra può raddoppiare, poi, se il soggetto che non ha presentato il modello 730 è obbligato alla tenuta delle scritture contabili.
Nello specifico, la base di commisurazione della cifra da pagare è pari all’ammontare delle imposte riguardanti gli imponibili accertati al netto delle ritenute alla fonte operate sui redditi e delle detrazioni spettanti.
Le sanzioni raddoppiano anche in caso di investimenti e attività di natura finanziaria in Stati con fiscalità privilegiata che si considerano costituiti (a meno che non si presenti prova contraria) da redditi sottratti a tassazione (articolo 12 del DL 78/2009).
Doppia sanzione anche in caso di opzione per la cedolare secca con canone di locazione immobiliare ad uso abitativo non dichiarato (o dichiarato ma in misura minore). Si va da un incremento del 240% al 480% con canone locatizio minimo di 500 euro. Se la dichiarazione è infedele, invece, la sanziona sarà del 180 o 360%.
Quando l’omessa dichiarazione è reiterata, poi, si andrà incontro all’aumento dalla metà al triplo mentre per omesse dichiarazioni IVA la sanzione andrà dal 120 al 240% partendo da un minimo di imposta di 250 euro. Non dovesse essere l’imposta, la sanzione sarà compresa tra 250 e 2 mila euro. Stesse percentuali anche per la dichiarazione IRAP.
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