Per dimenticanza o per impossibilità di pagarla, possiamo essere morosi con le bollette elettriche: ecco cosa può accaderci.
Già da alcuni mesi le bollette sono un incubo per milioni di italiani. I rincari energetici, riguardanti la luce e il gas, hanno messo in ginocchio la resistenza della popolazione. In tanti hanno avuto difficoltà a pagarle. Ma sapete cosa accade se non si paga la bolletta elettrica nel termine stabilito? Meglio non rischiare.
Come detto, in tanti hanno avuto non poche difficoltà nel saldare il dovuto. Ci riferiamo sì alle famiglie, ma anche alle aziende. Peraltro, come in un circolo vizioso, se luce e gas costano di più, noi utenti, per esempio, pagheremo di più un determinato bene o una cena al ristorante, proprio per consentire all’esercente di far quadrare i conti.
Ma c’è qualcosa che tutti noi dobbiamo sapere circa la capacità o meno di saldare il nostro debito con il gestore. Attenzione perché si tratta di regole ferree e certificate, dato che è la stessa Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) a comunicarle tramite il proprio sito ufficiale.
Cosa succede se non si paga la bolletta entro il termine
Se l’utente non paga la bolletta entro il termine di scadenza, indicato nella bolletta stessa, il gestore ha diritto di recuperare il proprio credito. Prima di farlo, però, dovrà inviare all’utente un sollecito bonario di pagamento, se sono trascorsi almeno 10 giorni solari dalla scadenza della bolletta. Il sollecito va inviato tramite raccomandata o PEC e deve contenere i riferimenti della bolletta non pagata. Il gestore deve inoltre indicare il termine ultimo superato il quale avvierà la procedura di costituzione in mora.
Superato questo primo passaggio, se l’utente non provvede al pagamento della bolletta, trascorsi almeno 25 giorni solari dalla scadenza della bolletta, il gestore potrà inviare all’utente una comunicazione di costituzione in mora. Sempre tramite raccomandata o PEC. Va indicata la possibilità di chiedere la rateizzazione dell’importo da pagare e il piano di rateizzazione proposto. Il termine ultimo per il pagamento del debito, indicato nella costituzione in mora, non può essere inferiore a 40 giorni solari calcolati dalla data in cui l’utente ha ricevuto il sollecito bonario. Poi, il gestore può utilizzare il deposito cauzionale come pagamento.
Ma non finisce qui, perché c’è un ultimo passaggio: trascorsi almeno 40 giorni solari dalla data in cui l’utente moroso ha ricevuto il sollecito bonario, il gestore può attivare le procedure di limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura applicabili alla tipologia di utenza.