La Commissione Tributaria respinge le motivazioni dei cittadini e compensa le spese di giudizio
Colpo di scena nella vicenda delle aree edificabili. I ricorsi presentati dai cittadini dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale - per annullare gli accertamenti IMU relativi all’anno 2013 - sono stati rigettati, compensando le spese di giudizio.
Ripercorriamo i passaggi rilevati di una della sentenza, emessa dalla Sezione 1, che accoglie le deduzioni del Comune di Turi, difeso dall’avvocato Felice Formica. La principale obiezione avanzata dai cittadini riguarda il primo anno di contribuzione IMU che non può coincidere con il 2013 poiché i suoli agricoli hanno acquisito la “qualità edificatoria” con l’approvazione del Piano Urbanistico Generale e con le successive variazioni catastali d’ufficio operate dall’Ente. A maggior ragione se si considera che tra adozione (luglio 2011) e approvazione (luglio 2013), l’assetto del PUG è stato «modificato sotto molteplici profili».
Il Collegio giudicante, al contrario, ha statuito che l’IMU è dovuta «a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di adozione del PUG». «Da quella data i terreni non sono più agricoli bensì aree edificabili, il cui valore da attribuire è quello venale in comune commercio e non quello che si ottiene prendendo in considerazione la rendita catastale […]».
Inoltre, i giudici annotano che nella fase delle osservazioni, quella “interlocutoria” che precede l’approvazione del PUG, «si possono verificare delle modificazione ma difficilmente si arriva allo stravolgimento» dello strumento urbanistico. Tra l’altro, si sottolinea che i ricorrenti hanno di fatto accettato i nuovi perimetri disegnati dal Piano Urbanistico, giacché non hanno presentato osservazioni al PUG né tantomeno hanno fatto richiesta di retrocessione delle aree edificabili a terreni agricoli.
I VALORI VENALI SONO LEGITTIMI
Respinta anche l’ipotesi della nullità degli accertamenti “per mancanza del contradditorio endoprocedimentale”, ossia l’impossibilità per i cittadini di spiegare all’Ente le proprie osservazioni sulle ragioni poste a fondamento degli accertamenti. In proposito, il Collegio ha chiarito che «non esiste l’obbligo da parte del Comune di procedere in tal senso».
In più, entrando nel merito della contestazione del valore venale dei suoli determinato dal Comune, i giudici dichiarano «legittima la procedura adottata dall’Amministrazione comunale». Difatti, l’Ente, «accortosi del cambiamento che subiva il mercato dei suoli edificatori, a causa della crisi sopraggiunta, ha rivisto, nel senso favorevole ai cittadini, i valori venali dei suoli determinati in un primo momento, secondo procedimento legittimo, tanto è vero che le delibere comunali risultano correttamente approvate dagli organi di controllo».
I TEMPI DELLE NOTIFICHE SONO VALIDI
Ulteriore elemento di controversia attiene la tempistica dell’invio degli accertamenti IMU 2013. Il Collegio ne ha sancito la validità, poiché sono stati notificati dal Comune nel 2019, ovvero «entro il sesto anno da quello d’imposizione, trattandosi di omessa dichiarazione. Vale, nel caso di specie, la data di spedizione dell’atto opposto e non quella della notifica al destinatario».
Bocciata anche la doglianza dei ricorrenti in merito al fatto di non essere stati debitamente informati dell’adozione del PUG e, dunque, di non aver potuto adeguare la propria dichiarazione IMU. I giudici tributaristi stigmatizzano che «l’adozione del PUG comporta una variazione urbanistica del territorio ed una variazione fiscale»; queste variazioni avvengono in tempi successivi: «quella urbanistica avviene prima e viene diffusamente pubblicizzata per rendere edotta e partecipe l’intera popolazione», quella fiscale inizia «con la comunicazione da parte del Comune dell’adozione del PUG, a cui dovrebbe far seguito la nuova dichiarazione da parte del cittadino interessato».
«La mancata notifica da parte del Comune di Turi dell’adozione del PUG – precisa il Collegio – non determina la nullità degli accertamenti emessi e, regolarmente notificati, atteso che la comunicazione avrebbe rilevanza ai soli fini fiscali e non urbanistici. Questi sono stati pubblicizzati e conosciuti dai cittadini, anche in considerazione che il PUG determina nuove aspettative per i possessori di aree edificabili».
FD
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