Il Comune affida la sua difesa all'avvocato Giuseppe Angiuli, che ha vinto il primo grado di giudizio
Come era prevedibile Banca Intesa Sanpaolo ha promosso appello contro la sentenza, emessa dal Tribunale di Bari lo scorso 31 dicembre 2018, che ha dichiarato nullo per vizi formali il contratto di sottoscrizione dei "derivati", condannando l'istituto bancario a versare in favore del Comune di Turi la somma di oltre 800mila euro.
Il Commissario Straordinario, sentito il parere del difensore dell'Ente, l'avvocato Giuseppe Angiuli, ha deciso di costituirsi in giudizio, affidando l'incarico di difendere le ragione del Comune allo stesso avvocato Angiuli, che ha curato egregiamente il primo grado di giudizio.
La spesa complessiva è stata stimata in poco più di 31mila euro e sarà ripartita tra il bilancio d'esercizio del 2019 e quello del 2020. Una somma ritenuta congrua poiché riguarda una causa civile del valore economico di circa 800mila euro e copre tutte le fasi del giudizio civile di secondo grado: dalla fase cautelare di discussione dell'avversa istanza di inibitoria dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, la cui seduta è fissata per venerdì 22 marzo, sino all’emissione della sentenza di secondo grado, ovvero fino al raggiungimento di una eventuale transazione con la controparte.
La sentenza di primo grado
Con la sentenza n. 5453/2018, il Tribunale Civile di Bari ha dichiarato la nullità di una operazione in derivati finanziari "interest rate swap" di tipo "collar" che vedeva vincolato il Comune di Turi con l'istituto bancario Intesa Sanpaolo fino al 2025.
La vicenda inizia nel luglio del 2005, quando l'Amministrazione comunale decide di ristrutturare la sua esposizione debitoria: i 48 prestiti in corso con la Cassa Depositi e Prestiti vengono riassunti in un unico creditore, ovvero Banca OPI, che "acquista" i buoni obbligazionari (i famosi BOC) emessi dal Comune di Turi. Il prestito obligazionario a tasso variabile concesso dall'istituto di credito ammonta a circa 7 milioni di euro e dovrà essere restituito nell'arco di 20 anni.
In parallelo Banca Opi (poi confluita in Banca Intesa Sanpaolo) convince l'Ente dell'opportunità di diventare controparte in strumenti finanziari derivati (rientranti nella tipologia denominata “interest rate swap” di tipo "collar") che avrebbero dovuto fornire una copertura dal rischio di oscillazione dei tassi di interesse.
Nell'ottobre 2012, la Corte dei Conti invia una richiesta di chiarimento sul "derivato" in essere e l'Ente, essendo carente di personale interno con conoscenze specifiche, incarica il dott. Michele Abbaticchio di effettuare una ricognizione dell'intera vicenda. La relazione prodotta dal consulente qualifica l'operazione come "di dubbia legittimità e validità alla luce delle norme generali in tema di intermediazione finanziaria e, più in particolare, alla stregua della normativa vigente in materia di finanza degli enti pubblici territoriali".
A fronte delle anomalie emerse, l'Amministrazione determina di impugnare la validità del contratto sottoscritto e, dopo un tentativo di conciliazione fallito per mancato accordo, si stabilisce di promuovere causa civile innanzi al Tribunale di Bari.
Il primo grado di giudizio si è concluso con sentenza emessa il 31 dicembre 2018: il giudice monocratico della IV sezione civile, dott.ssa Rosanna Angarano, ha riscontrato delle gravi carenze formali nella modulistica contrattuale che la banca aveva sottoposto a suo tempo al Comune e per tale ragione ha dichiarato nullo il contratto-quadro per le operazioni finanziarie in strumenti derivati, lasciando invece salvi gli effetti del prestito obbligazionario, che continuerà ad essere in vigore fino alla sua naturale scadenza.
Inoltre, in accoglimento della domanda restitutoria formulata dal Comune, ha condannato Banca Intesa Sanpaolo a rimborsare al Comune tutti i flussi differenziali, addebitati e documentati fino al semestre in scadenza alla data del 27 marzo del 2018, per un totale di 802.352,81 euro, oltre interessi legali, spese di lite e del CTU (Consultente Tecnico d'Ufficio).
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